
La preinsegna è la scritta in caratteri alfanumerici con freccia di orientamento e, a volte, anche da simboli e marchi. È realizzata su un manufatto bifacciale e bidimensionale utilizzabile su entrambe le facce ed è supportata da un’idonea struttura di sostegno. È finalizzata alla pubblicizzazione e permette di raggiungere con più facilità la sede situata nel raggio di 5 km.
Il cartello è un manufatto monofacciale o bifacciale bidimensionale supportato da un’idonea struttura di sostegno. E' finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici in modo diretto o tramite sovrapposizione di altri elementi, come manifesti, adesivi, ecc.
Il segno orizzontale reclamistico è la riproduzione di scritte in caratteri alfanumerici, simboli e marchi sulla superficie stradale. La riproduzione avviene con pellicole adesive ed è finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
L’impianto pubblicitario di servizio è qualunque manufatto di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) che possiede uno spazio pubblicitario.
L’impianto di pubblicità o propaganda è qualunque manufatto che pubblicizza sia prodotti che attività e che non rientra nelle precedenti definizioni.
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
Per installare mezzi pubblicitari (preinsegne, cartelli, segni orizzontali reclamistici, impianti pubblicitari di servizio) è necessario ottenere l’apposita autorizzazione come previsto dall'articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 e dal vigente Regolamento comunale. L’autorizzazione rilasciata stabilisce la validità dell’installazione, dopodiché è necessario presentare apposita domanda di autorizzazione per il rinnovo.
Per ulteriori informazioni, consulta la carta dei servizi di Abaco.
I manufatti devono essere installati e realizzati:
- in modo da garantire la resistenza all'azione degli agenti atmosferici
- in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza in modo da tutelare l'incolumità di persone ed animali e la sicurezza delle cose
- in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 23 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", di quelle contenute al paragrafo terzo del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 e di quelle contenute nel Regolamento comunale
- tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento, ecc. in modo da garantire la stabilità e non costituire pericolo per la pubblica incolumità
- in modo da non pregiudicare la staticità dell'edificio
I requisiti specifici tecnici che devono rispettare i mezzi pubblicitari, come le dimensioni, la forma, la luminosità e l'ubicazione consentita, sono stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 e dal Regolamento comunale.
Approfondimenti
Per mezzi pubblicitari lungo le strade è necessario ottenere l’autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada.
All'interno dei centri abitati la competenza è del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale (articolo 23 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, "Nuovo codice della strada").
Quando i manufatti sono visibili da un'altra strada di un ente diverso, è necessario ottenere il preventivo nulla osta dell'ente competente (ad esempio ANAS, Ferrovie dello Stato, ecc.).
A seconda del luogo in cui il mezzo è installato, è necessario possedere l’autorizzazione paesaggistica (Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42).