Sono oggetti preziosi quelli costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi (oro, argento, platino e palladio, coralli e perle di ogni tipo) e da pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi e ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi). Metalli e pietre preziose possono anche essere venduti sciolti.
Chi vuole avviare l'attività deve presentare domanda di autorizzazione alla Questura come previsto dal Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 127 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
La documentazione necessaria per svolgere l'attività deve essere trasmessa al SUAP come previsto dalla Sezione I, Tabella A del Decreto legislativo 25/11/2016, n. 222. Sarà il SUAP a trasmettere la documentazione alla Questura.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito della Polizia di Stato.
Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quellein materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Gli ufficiali e gli agenti della pubblica sicurezza possono accedere in qualunque momento ai locali destinati all’esercizio dell'attività per verificare il rispetto della norma. È necessario, quindi, dare il consenso per sottoporsi alle prescrizioni relative a questo provvedimento (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 16 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza").
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Ultimo aggiornamento: 13/04/2025 20:42.35